Le Novità Sulla Legislazione Delle Assicurazioni

In this issue:

  • Il Diritto Della Rivalsa
  • La Quantificazione Della Rivalsa
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    Approfondimento

    BENEFICIARI NELL'ASSICURAZIONE VITA

    Come noto, le polizze vita non rientrano nell'asse ereditario, difatti, il beneficiario acquista il diritto al pagamento dell'indennità iure proprio in virtù della promessa fatta dall'assicuratore di pagare il capitale al momento dell'evento assicurato.

    Ciò posto, qui di seguito analizziamo la fattispecie concernente la morte del beneficiario:

    • a) dopo l'assicurato:

    nel caso in cui il beneficiario sia deceduto dopo l'assicurato, il diritto alla prestazione assicurativa si trasmette ai suoi eredi iure ereditario. In sintesi, in assenza di una esplicita disposizione testamentaria del beneficiario, dovranno essere applicate le disposizioni generali sulle successioni e la divisione dell'importo dovuto dovrà essere fatta secondo le quote fissate dalla legge in tema di successione;

    • b) prima dell'assicurato:
      - nel caso di premorienza del beneficiario indicato in polizza o nel testamento e fatto salvo il diritto di revoca del beneficio o diversa disposizione dell'assicurato, la prestazione dovrà essere eseguita a favore degli eredi del terzo (ai sensi dell'art. 1412, 2 comma c.c.).

    In tale caso risulta controverso il criterio per la suddivisione "interna" della prestazione spettante agli eredi del beneficiario premorto; secondo un orientamento tale diritto verrebbe acquisito iure proprio, in tal caso troverebbe attuazione la disciplina che prescrive la suddivisione della prestazione in parti uguali; secondo un  altro orientamento invece l'acquisizione del diritto si trasmetterebbe iure hereditatis, trovando di conseguenza attuazione la suddivisione della prestazione secondo le rispettive quote ereditarie;
         

               - qualora invece i beneficiari siano gli eredi legittimi, la prestazione assicurativa dovrà essere eseguita, nel caso di premorienza, in favore dei soggetti qualificabili come eredi legittimi al momento del verificarsi dell'evento assicurato. In tale caso la ripartizione dell'importo dovuto dovrà essere effettuata in parti eguali non trovando applicazione nel caso de quo la normativa in materia di successione.

     



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