Novità Prodotti Assicurativo-Finanziari Vita

In this issue:

  • REGOLAMENTO EMITTENTI - OFFERTE AL PUBBLICO
  • DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI FINANZIARI ILLIQUIDI
  • INVESTITORI QULIFICATI
  • L'INFORMATIVA - I PROFILI DELL'INVESTIMENTO
  • PROSPETTO D'OFFERTA - CREDENZIALI S.A.I.V.A.
  • REGOLAMENTO ISVAP N°32/09
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    REGOLAMENTO ISVAP N°32/09

    Nel mese di giugno l'ISVAP ha emanato il Regolamento n. 32 concernente la disciplina delle polizze index linked.  Sulla scia dei numerosi precedenti interventi (circolari n. 332/98; n. 451/01; n. 507/03;  n. 551/05), il Regolamento prevede, a tutela degli assicurati, nuove regole e principi in materia di indici ammissibili, modalità di indicizzazione e gestione degli investimenti necessari a coprire i rischi assunti. In particolare si segnala che:

     

    • - Gli indici ammissibili, le prestazioni ed i valori di riscatto non potranno più essere collegati ad attivi specifici detenuti dall'impresa di assicurazione bensì soltanto a valori di riferimento "esterni". Inoltre, solo gli indici azionari, obbligazionari e di inflazione che corrispondano a determinati requisiti ben definiti potranno essere considerati valori di riferimento ammissibili (Titolo II).
    • - La copertura delle riserve tecniche non sarà più garantita in modo automatico dal possesso del parametro interno, ma dovrà essere ricercata attraverso l'acquisizione di attivi idonei a replicare il pay off delle prestazioni previste in polizza. Infatti, le imprese sono tenute, secondo il principio del close matching, a coprire le riserve tecniche investendo, con la massima approssimazione possibile, direttamente negli attivi che compongono l'indice azionario o l'altro valore di riferimento (Titolo III).
    • - Più in generale, è stato previsto il principio secondo il quale le imprese non possono far assumere all'assicurato attraverso la stipulazione di un contrato index linked un rischio che non potrebbe essere assunto dall'impresa stessa.
    • - Il Titolo IV contiene alcune disposizioni in ordine al rischio demografico ed ai requisiti di solvibilità, richiedendo, tra l'altro, una maggiore interdipendenza tra le prestazioni e la valutazione del rischio demografico.
    • - Con il Titolo V l'ISVAP ha apportato modifiche alla regolamentazione in vigore in ordine alle riserve tecniche e l'informativa da rendere al contraente.
    • - Nel Titolo VI l'ISVAP ha esteso la normativa sulle index linked ai contratti unit lnked direttamente collegati ad OICR indicizzati secondo algoritmi predefiniti.

     

    Ad eccezione delle regole relative ai limiti di concentrazione previsti dall'art. 8 del Titolo III, le disposizioni del Regolamento n. 32 entreranno in vigore il 1 novembre 2009.



    Si fa presente, infine, che le disposizioni contenute nei titoli II e VI si applicano anche alle imprese di assicurazioni comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento.

     



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