Le Novità Sulla Legislazione Delle Assicurazioni

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  • Il Diritto Della Rivalsa
  • La Quantificazione Della Rivalsa
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    Il Diritto Della Rivalsa

    NATURA GIURIDICA  E LEGITTIMITA' DELL'ISTITUTO DELLA RIVALSA  NEL CONTRATTO DI AGENZIA DI ASSICURAZIONE

    Già nell'accordo collettivo degli Agenti assicurativi del 1951 era prevista la disposizione che  riconosce all'impresa il diritto di rivalsa verso l'agente subentrante per l'indennità dovute all'agente cessato. Il contenuto di tale accordo viene mantenuto anche nei successivi accordi collettivi compreso l'ultimo del 2003.
    Controversa è la natura dell'istituto;secondo un primo orientamento la rivalsa corrisponde ad un avviamento che l'agente è tenuto a corrispondere all'impresa per poter gestire il portafoglio della mandante.

    Ad una disamina approfondita appare questa tesi non prettamente fondata in quanto la funzione di risarcire l'agente di un suo eventuale avviamento non è una funzione esclusiva,posto che le indennità hanno pure una funzione previdenziale supportando cosi la natura "mista"delle indennità di risoluzione.

    A suffragare questa teoria si può guardare all'accordo nazionale del 1951 che disponeva che l'agente revocato per giusta causa non spetti alcuna indennità,tale normativa è rimasta in vigore fino all'accordo del 1975. Dalla disamina svolta si palesa la vera ratio della rivalsa  che consiste nello sgravare l'impresa da ogni costo sostenuto in conseguenza della risoluzione del precedente rapporto,scaricando i costi sull'agente subentrante. Il problema della legittimità di tale istituto è stato oggetto di due sentenze della Corte di Cassazione, che ne hanno suffragato la ammissibilità muovendo dalla considerazione che l'indennità di cessazione del contratto di agenzia costituisca il corrispettivo dell'utilità che l'agente ha apportato all'azienda del preponente.



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