Le Novità Sulla Legislazione Delle Assicurazioni

In this issue:

  • Il Diritto Della Rivalsa
  • La Quantificazione Della Rivalsa
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    La Quantificazione Della Rivalsa

    IL PROBLEMA DELLA QUANTIFICAZIONE DELLA RIVALSA  NEL CONTRATTO DI AGENZIA ASSICURATIVO

    Per determinare il diritto di rivalsa si dovrebbe avere riguardo al parametro preponderante,seppur non esclusivo del valore economico del portafoglio attribuito in gestione all'agente subentrante.

    Svolgendo un rapido sguardo ai parametri di calcolo utilizzati dalla contrattazione collettiva viene alla luce come essi non sempre abbiano utilizzato tale parametro,infatti le indennità sono spesso commisurate a parametri,che di fatto possono condurre ad attribuire indennità più elevate per portafogli di scarso valore economico o anche molto basse per portafogli di rilevante valore.

    I problemi inerenti all'istituto e la necessità di una riforma radicale dello stesso trova riscontro anche nelle recenti trattative per il rinnovo,dove svariate organizzazioni rappresentative degli agenti abbiano proposto significative modifiche all'istituto,senza comunque riuscire ad ottenere dei reali correttivi dello stesso. Svariati problemi sorgono peraltro nel momento del calcolo degli interessi,dove si prevede in applicazione del comma 2 dell'art. 37 dell'Accordo Nazionale Agenti   che l'importo della rivalsa venga pagato in rate annuali,uguali ed anticipate comprensive dell'interesse del 3%.

    Tale disposizione, invero non ha trovato ancora applicazione uniforme, infatti una parte delle imprese per determinare il piano di rateazione usa il sistema di ammortamento alla francese, altra parte invece applica l'interesse annuo sulla sola rata annuale e perciò su un valore più contenuto rispetto a quello del debito residuo.

    Dalla breve disamina svolta, viene in rilievo come le associazioni di categoria in sede di rinnovo dell'accordo nazionale del 2003, mantenendo l'attuale assetto contrattuale non abbiano colto la necessità di una profonda revisione dell'istituto, che non può essere sopperita dagli interventi giurisprudenziali in materia.



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