REGOLAMENTO EMITTENTI - OFFERTE AL PUBBLICO
La disciplina dell'offerta al pubblico afferente i prodotti finanziari assicurativi, oggi contenuta nella Parte II, Titolo I, Capo IV del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, "Regolamento Emittenti"), è stata recentemente oggetto di modifiche al fine di implementare le direttive comunitarie (direttive n. 2003/71/CE in materia di prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica e n. 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari, "MIFID").
Di seguito si riassumono le principali novità introdotte con le delibere Consob n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1 aprile 2009 e n. 16893 del 14 maggio 2009:
- - Per quanto concerne la consegna della documentazione del prospetto d'offerta (già "prospetto informativo") al contraente prima della sottoscrizione, il nuovo art. 32 del Regolamento limita tale obbligo alla scheda sintetica, alle condizioni di contratto e al modulo di proposta, mentre la Parte I e la Parte II del prospetto saranno d'ora in poi consegnate solo su richiesta del contraente, in conformità a quanto previsto dalla normativa previgente per la Parte III, per il glossario ed il regolamento dei fondi interni/OICR (o il regolamento della gestione interna separata).
- - Gli schemi n. 5, 6 e 7 di cui all'Allegato 1B del Regolamento Emittenti sono stati oggetto di modifiche al fine di razionalizzare e rendere più precise le informazioni da inserire nei prospetti, in conformità alle nuove disposizioni normative applicabili in materia di conflitti di interesse ed incentivi. Accanto all'inserimento di alcune indicazioni nei singoli schemi, si segnala che il contenuto e la struttura della Scheda Sintetica si compone ora di una parte contenente le informazioni generali sul contratto e di una parte contenente le informazioni specifiche sulla singola proposta di investimento finanziario. All'investitore-contraente deve essere consegnata la Scheda Sintetica contenente la parte "Informazioni Generali" e una o più parti "Informazioni Specifiche", relativa ad ogni proposta d'investimento che lo riguarda.
- - Nel regime delle esenzioni dall'osservanza della disciplina sull'offerta al pubblico (il nuovo art. 34-ter ) sono state inserite, tra l'altro, due specifiche ipotesi di esenzione per i prodotti assicurativi finanziari: per polizze con premio minimo iniziale pari ad almeno 250.000 Euro e per le cc.dd. "polizze collettive" (di ramo III o V) per le quali gli assicurati non sopportino - nemmeno in parte - l'onere connesso al pagamento del premio.
- - Nell'ipotesi in cui si configuri uno dei casi di esenzione di cui dall'art. 34-ter , l'impresa di assicurazione è comunque tenuta ad adempiere agli obblighi informativi derivanti dalle disposizioni comunitarie relative ai contratti di assicurazione sulla vita. A tal fine, il nuovo art. 34-bis comma 2 contiene un elenco di informazioni da rendere agli investitori, corrispondenti a quelle indicate dall'art. 36 dell'allegato III alla Direttiva Vita, senza però prevedere alcun schema di riferimento al riguardo. In considerazione della recente giurisprudenza sulla responsabilità della compagnia di assicurazione per l'eventuale omessa o insufficiente informazione sui rischi dell'investimento, si suggerisce di predisporre, comunque, il prospetto in conformità agli schemi di cui all'allegato 1B.
- - Sono inoltre previsti obblighi di aggiornamento del prospetto, tra cui quello di aggiornare tempestivamente il prospetto d'offerta in caso di variazioni delle informazioni (art. 33) e altri obblighi informativi nei confronti degli investitori in corso di contratto (art. 34).
Le nuove disposizioni del Regolamento Emittenti si applicano ai prodotti di nuova emissione a partire dal 1 luglio 2009. Per quanto riguarda, invece, i prodotti commercializzati prima di tale data, le imprese di assicurazione dovranno pubblicare un prospetto d'offerta conforme ai nuovi schemi del Regolamento in occasione del primo aggiornamento del prospetto o, in ogni caso, entro il 31 marzo 2010 (art. 34-undecies).
Inoltre, per i prodotti assicurativi con premio minimo iniziale superiore a 50.000 Euro ma inferiore a 250.000 Euro, che in base alla modifiche apportate al Regolamento non ricadono più nel regime delle esenzioni di cui all'art. 34-ter, le imprese sono tenute a pubblicare un prospetto conforme agli schemi del nuovo Regolamento nel periodo compreso tra il 1 luglio 2009 ed il 31 agosto 2009.
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