Antiriciclaggio: nuovi indicatori di anomalia

Con il provvedimento del 12 maggio 2023, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) della Banca d’Italia (di seguito anche solo il “Provvedimento”) ha reso noti, in attuazione del potere conferitole dall’art. 6, comma 4, lettera e), del D. Lgs. 231/2007 (di seguito anche solo il “decreto antiriciclaggio”), i nuovi 34 indicatori di anomalia al fine di rendere più agevole ai soggetti obbligati l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio.

Il Provvedimento in commento definisce “operazioni sospette” le “operatività da segnalare alla UIF quando i destinatari sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”.

I destinatari del Provvedimento, ossia gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari, i professionisti, gli operatori non finanziari, i prestatori di servizi di gioco e i soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari come individuati nel decreto antiriciclaggio, nonché gli operatori compro oro come definiti dal D.Lgs. 92/2017 (c.d. “decreto compro oro”) dovranno applicare il Provvedimento a decorrere dal 1º gennaio 2024. A partire da tale data, infatti, non saranno più applicabili gli indicatori di anomalia precedentemente emanati dalla Banca d’Italia, dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell’Interno, né gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dall’UIF.

Nello specifico, il recente provvedimento dell’UIF prevede la ripartizione di detti indicatori di anomalia in tre sezioni:

  1. gli indicatori da 1 a 8 ed i relativi sub-indici (Sezione A), che evidenziano i profili comportamentali e le caratteristiche qualificanti del soggetto cui è riferita l’operatività;
  2. gli indicatori da 9 a 32 ed i relativi sub-indici (Sezione B), che riguardando le caratteristiche e la configurazione dell’operatività;
  3. gli indicatori 33 e 34 ed i relativi sub-indici (Sezione C), che sono attinenti alle attività che potenzialmente potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

Gli indicatori ed i sub-indici suddetti si prefiggono di essere uno strumento operativo per i soggetti obbligati, ai fini della valutazione delle varie casistiche che possono verificarsi nell’ambito della concreta attività svolta, e dunque ai fini della decisione di segnalare o meno un’operazione.

Tali criteri non sono tuttavia esaustivi né vincolanti, come specificato dall’UIF stessa, dal momento che potrebbero verificarsi casistiche non previste, ma che effettivamente potrebbero destare sospetti.

Si segnala, infine, che tra gli elementi di novità degli anzidetti indicatori rientrano, tra l’altro, i riferimenti:

  • ad elementi di anomalia connessi con l’utilizzo di crypto-assets, con la cessione o l’acquisto di crediti o con la cessione di asset nell’ambito di procedure concorsuali o a garanzia di crediti nonché ad anomalie nel ricorso ai conti correnti di corrispondenza e rapporti assimilabili;
  • agli schemi di finanziamento collettivo (c.d. crowdfunding) o di prestito tra privati (c.d. peer to peer lending).