Con una nota del 9 gennaio 2024, Banca d’Italia fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle Disposizioni del 26 marzo 2019, così come modificate dal Provvedimento del 1º agosto 2023 in recepimento degli Orientamenti EBA, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni che hanno finalità antiriciclaggio.
All’interno della nota vengono trattati principalmente alcuni aspetti legati alla figura dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio all’interno delle banche, individuato nell’amministratore delegato, il quale deve necessariamente rispettare i requisiti richiesti dalla normativa.
L’incarico può essere tuttavia attribuito ad un amministratore privo di altre deleghe (c.d. non esecutivo), ma non potrà in alcun caso essere fatta delega a terzi dei compiti derivanti da tale nomina.
Viene inoltre trattata l’ipotesi dei gruppi, specificando che ciascuna componente del gruppo è tenuta a nominare un proprio responsabile. Inoltre, a livello di gruppo, la nomina di responsabile può essere anche attribuita allo stesso soggetto, componente dell’organo di amministrazione della capogruppo, al quale è attribuito il ruolo di responsabile antiriciclaggio per la capogruppo stessa.