L’EBA pubblica le Linee guida sull’onboarding remoto dei clienti

mano che tocca il pulsante con la scritta AML antiriciclaggio
L’EBA pubblica le Linee guida sull’onboarding remoto dei clienti

In data 22 novembre l’EBA ha pubblicato le Linee Guida sul rispetto degli obblighi di adeguata verifica a distanza della clientela in materia di antiriciclaggio, nel contesto delle soluzioni c.d.  di remote onboarding.

Le Linee guida attuano la richiesta che la Commissione europea ha rivolto all’EBA nella propria comunicazione del settembre 2020 relativa alla Strategia in materia di finanza digitale per l’UE.

Trattano le misure che gli istituti di credito e finanziari dovrebbero adottare per garantire pratiche di onboarding dei clienti a distanza sicure ed efficaci in linea con la normativa antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) applicabile ed il quadro dell’UE sulla protezione dei dati. Si applicano a tutti gli enti creditizi e finanziari che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva antiriciclaggio (AMLD).

In tale contesto esse:

  • illustrano le misure che gli enti creditizi e finanziari dovrebbero adottare al fine di ottemperare a distanza gli obblighi di adeguata verifica cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio);
  • stabiliscono le misure che gli enti creditizi e finanziari dovrebbero adottare quando si affidano a terzi per l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela in conformità al capo II, sezione 4, della Direttiva (UE) 2015/849;
  • forniscono indicazioni sulle politiche, i controlli e le procedure che gli enti creditizi e finanziari dovrebbero mettere in atto in relazione all’obbligo di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 8, paragrafi 3 e 4, lettera a), della Direttiva (UE) 2015/849, quando le misure di adeguata verifica sono eseguite a distanza.

Le Linee guida sono tecnologicamente neutre e non privilegiano l’uso di uno strumento piuttosto che di un altro.