Con recente ordinanza del 6 maggio 2025, il Tribunale di Tempio Pausania ha dichiarato l’inammissibilità del sequestro conservativo di un’imbarcazione da diporto.
Il Tribunale ha ritenuto infatti che la notificazione all’estero del ricorso e del decreto di sequestro effettuata ai soli sensi dell’articolo 151 del Codice di procedura civile, sia inefficace in presenza di una convenzione internazionale applicabile alle parti.
PG Legal ha assistito la parte vittoriosa del suddetto procedimento.
Di seguito i motivi rilevanti della decisione :
- Il Tribunale ha anzitutto richiamato, aderendovi, i principi di cui alla sentenza n. 11966 dell’8 agosto 2003 della Corte di Cassazione, osservando che:
- quando una convenzione internazionale disciplina le notificazioni transfrontaliere di atti giudiziari (nel caso, specifico, la Convenzione dell’Aia), il ricorso alla notificazione ex art 151 c.p.c. non è ammissibile.
- in questi caso, l’inosservanza della procedura di notificazione prescritta dalla convenzione applicabile comporta l’accertamento dell’inesistenza della notificazione e la conseguente estinzione della procedura esecutiva per omissione , nei termini assegnati, della vocatio in ius.
- Per tali fatti, ha proseguito il Tribunale, va dichiarata:
- l’inesistenza e conseguente insanabilità della notificazione.
- l’inefficacia del decreto di sequestro pronunciato inaudita altera parte.
- il necessario rilascio dello yacht sottoposto al sequestro.
Si osserva, in conclusione, che, nell’ambito delle misure cautelari previste dal Codice della Navigazione e dalle convenzioni internazionali, il ruolo della notificazione della domanda non è rilevante ai solo fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, ma può avere impatto anche sull’efficacia stessa del misura cautelare, trattandosi infatti di adempimento che può essere configurato anche come l’esecuzione della misura stessa.