Con l’ordinanza n. 6792 del 14 marzo 2024, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il giudizio riguardo l’inadempimento di una prestazione professionale si articola in due passaggi: il primo riguarda il compimento dell’attività professionale, il secondo aver svolto l’attività professionale secondo le regole della diligenza prescritta dalla natura della prestazione. In caso in cui venga eccepito l’inadempimento, non incombe sul debitore della prestazione (professionista) dimostrare di aver agito con diligenza bensì sul creditore.