Assicurazione del medico: il rischio della prescrizione

La Cassazione con Ordinanza n. 5475 del 22 febbraio 2023 è tornata sul tema della responsabilità solidale nonché sull’obbligo in capo al Giudice di procedere alla gradazione delle rispettive quote di responsabilità. La Suprema Corte ha inoltre affrontato la questione del dies a quo a partire dal quale inizia a decorrere il termine per il medico ad esercitare il diritto alla manleva nei confronti della propria Compagnia.

Nel caso in questione, la Clinica ed il Medico venivano citati in giudizio da un paziente che chiedeva di essere risarcito dei danni subiti a seguito di un’errata operazione a cui era stato sottoposto. All’esito del giudizio di primo grado, il Giudice accertava la responsabilità della Clinica e del Medico condannandoli in solido al risarcimento dei danni. Il Tribunale, inoltre, rigettava la domanda di manleva promossa dal Medico nei confronti della propria Compagnia dichiarando l’intervenuta prescrizione del diritto ai sensi dell’art. 2952 c.c.

Giunta la causa innanzi alla Suprema Corte, il Giudice di legittimità ha colto l’occasione per ribadire il principio secondo cui il danneggiato, in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo di solidarietà, ha diritto a pretendere la totalità della prestazione risarcitoria nei confronti di uno solo dei soggetti coobbligati.

La Corte ha poi specificato che il Giudice è tenuto a graduare le quote di responsabilità di ciascun responsabile in solido solamente se tale accertamento viene richiesto dagli stessi obbligati mediante azione di regresso; domanda di regresso che, tuttavia, nel caso in questione non era stata spiegata.

In relazione al termine a partire dal quale decorre la prescrizione dell’azione di manleva, applicando il principio di presunzione di conoscenza dell’atto ricevuto dal destinatario ex art. 1335 c.c., la Corte ha affermato che la richiesta risarcitoria spedita dal danneggiato alla Clinica doveva intendersi altresì conosciuta dal Medico atteso che quest’ultimo prestava abitualmente la propria attività lavorativa presso la Clinica. La Corte ha pertanto qualificato tale atto come prima richiesta risarcitoria a partire dal quale far decorre il termine di prescrizione del diritto alla manleva in capo al Medico ed ha conseguentemente confermato la prescrizione del diritto dell’assicurato.