Clausola claims made, una via di fuga per la Compagnia

La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con un’ordinanza pubblicata il 2 febbraio 2024, ha sancito il principio secondo cui, la clausola claims made contenuta in un contratto di assicurazione non può essere considerata nulla perché fa dipendere la decadenza dell’assicurato dalla richiesta di risarcimento proveniente dal terzo (danneggiato).

Per i Giudici della Suprema Corte, la richiesta di risarcimento sebbene sia un evento futuro e incerto è coerente con la struttura del contratto di assicurazione contro i danni, nel quale la copertura dipende da un fatto a cui l’assicurato è estraneo (richiesta di risarcimento).

Il caso trae origina dalla richiesta di risarcimento notificata a un’azienda sanitaria dai familiari di un paziente deceduto, i quali hanno chiesto i danni all’ospedale solo dopo che la polizza assicurativa era orami scaduta da più di un anno.

In questo caso, la Asl (che aveva chiamato in manleva la propria Compagnia di assicurazione), è stata condannata a risarcire in proprio i danni accertati, non essendo stata accolta l’eccezione di nullità della clausola claims made.

In conclusione, l’Impresa di Assicurazione grazie alla clausola claims made non è tenuta a manlevare il proprio assicurato quando il danneggiato chiede all’assicurato i danni dopo che la polizza sia ormai scaduta.