Corte di Cassazione: sottoscrivere una polizza assicurativa può integrare il delitto di auto-riciclaggio

Come noto, ai sensi dell’art. 648 ter del codice penale, è responsabile di “auto-riciclaggio” chiunque abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiegando, sostituendo, trasferendo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità che provengono dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. In altre parole, nel reato di auto-riciclaggio, chi commette tale reato è altresì il responsabile del reato – presupposto (es: commetto una rapina e reimpiego i proventi della mia attività delittuosa in attività lecita, rendendomi responsabile anche di auto-riciclaggio).

In tema di auto-riciclaggio, la Corte di Cassazione, Sezione Penale, con la sentenza 9923/2024, depositata l’8 marzo 2024, ha statuito che scatta l’autoriciclaggio per reimpiego quando si sottoscrive una polizza assicurativa utilizzando somme frutto di appropriazione indebita. Nell’ambito di tale procedimento, è stata pertanto respinta la linea della difesa che affermava che non si potesse trattare di auto-riciclaggio in quanto il contratto di assicurazione, garantendo la conservazione del capitale alla scadenza, non potesse qualificarsi come attività economica o finanziaria.

La Corte di Cassazione ha motivato la propria posizione evidenziando come il reato di auto-riciclaggio miri a congelare le utilità economiche provenienti da delitto, impedendo che tali utilità possano venire reintrodotte nel circuito produttivo, provocando così ulteriori vantaggi o profitti.

In particolare, il contratto di assicurazione sottoscritto, è stato qualificato come prodotto finanziario in base all’art. 1(u) del TUF (Testo Unico Finanza) in quanto la polizza sottoscritta con il denaro proveniente da appropriazione indebita garantiva all’imputato un rendimento minimo garantito e un rendimento annuo costante.

La Cassazione ha altresì evidenziato come la tracciabilità dell’operazione non rilevi in quanto trasferire somme di denaro provenienti da reato in una polizza assicurativa costituisce comunque condotta idonea ad ostacolare l’individuazione del provento delittuoso.

Di particolare interesse, infine, è stata l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 648 ter 1 comma 5 (destinazione al godimento personale delle condotte contestate) prevedendo la polizza che, in caso di decesso del contraente, beneficiario sarebbe divenuto il coniuge.