Con l’ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, i Giudici di legittimità sono tornati ad occuparsi del perfezionamento della notifica a mezzo posta elettronica certificata nel caso in cui la casella di posta del destinatario sia piena.
Il problema del perfezionamento della notifica eseguita con modalità informatica è stato più volte oggetto di attenzione da parte Suprema Corte di Cassazione, la quale ha assunto decisioni diametralmente opposte tra loro.
E difatti, in passato con l’ordinanza n. 3164 dell’11 febbraio 2020 gli Ermellini avevano statuito che qualora la saturazione della capienza della casella di posta certificata del destinatario, avesse impedito il perfezionamento della notifica di un atto giudiziario la notifica doveva comunque ritenersi perfezionata per il notificante nel momento in cui il gestore rendeva disponibile il documento informatico dell’avvenuta accettazione da parte del sistema del destinatario.
Tuttavia, poco dopo, con la sentenza n. 40758 del 20n dicembre 2021, i Giudici, discostandosi dal precedente orientamento, hanno sottolineato che nel caso in cui il notificante non sia nella disponibilità della ricevuta di avvenuta consegna, non deve rimanere inerte bensì ha il precipuo onere di attivarsi così da perfezionare l’iter notificatorio, se necessario, anche presso il domicilio eletto del destinatario.
E così, seguendo tale ragionamento con l’ordinanza in commento i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto non perfezionata la notifica eseguita presso una casella di posta certificata “piena” nonostante, per astratto, sia configurabile una negligenza del destinatario per non aver monitorato e “pulito” la propria casella.
In estrema sintesi, è sempre onere del notificante attivarsi al fine di permettere il corretto perfezionamento della notifica di un atto giudiziario.