Al verificarsi di un danno, ciò che ci si deve chiedere è se il danneggiato abbia o meno tenuto un comportamento incauto e se, il suo atteggiamento si trovi o meno in relazione con l’evento.
Più in particolare, in tema di responsabilità da cose in custodia, viene necessariamente meno il nesso eziologico tra l’evento e la res quando la condotta di chi assume essere stato danneggiato si pone in relazione con la “cosa custodita”, divenendo una delle ragioni per le quali il danno si è prodotto.
In estrema sintesi, quando la situazione di danno era suscettibile di essere prevista e, di conseguenza evitata attraverso l’adozione di un atteggiamento accorto da parte del danneggiato, si deve ritenere escluso il diritto al risarcimento dal danno.
Ragione questa per la quale, i giudici di legittimità con ordinanza n. 21675 del 20 luglio 2023 hanno stabilito che non può pretendere alcun risarcimento del danno il cliente di un centro termale scivolato e caduto mentre camminava a piedi nudi sul bordo della piscina, in quanto comportamento incauto e pertanto, idoneo a rompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.