Lo scorso dicembre 2023 si è svolto un processo dinnanzi al Giudice di Pace di Milano per la ripetizione di un pagamento liquidato ad un Iban contraffatto da un hacker.
In particolare, a seguito di un sinistro, era stata riconosciuta al cliente di una compagnia assicurativa, una liquidazione pari ad €6.000,00, ma nel momento in cui il beneficiario ha inviato tramite email l’IBAN sul quale effettuare il pagamento al suo legale, la mail è stata intercettata dal truffatore che ha sostituito l’IBAN con altre coordinate bancarie.
A seguito del bonifico effettuato dalla compagnia sul conto corrente indicato dall’hacker, il beneficiario ha agito in giudizio contro la Compagnia per ottenere un risarcimento. Tuttavia, nel corso del processo, la compagnia ha sostenuto la sua buona fede al momento del pagamento, motivo per il quale il Giudice di Pace ha confermato la regolarità della transazione, negato la ripetizione del pagamento e condannato il richiedente al pagamento delle spese di lite. Il fondamento di tale decisione risiede nell’ art. 1189 c.c. che prevede che: «il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede».