In data 19 giugno 2024 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la VI Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva (UE) 2024/1640 del 31 maggio 2024), il Regolamento Antiriciclaggio (Regolamento (UE) 2024/1624 del 31 maggio 2024) e il Regolamento AMLA (Regolamento (UE) 2024/1620) (c.d. “AML Package”).
Tra i principali obiettivi del pacchetto:
- riformare il regime AML/CFT dell’Unione Europea
- uniformare gli obblighi e le misure AML/CFT nell’UE
- rafforzare il sistema di vigilanza.
LA VI DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO
Oggetto ed Entrata in Vigore
La VI Direttiva Antiriciclaggio – che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 ed abroga la direttiva (UE) 2015/849 – ha ad oggetto i meccanismi che gli Stati Membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Essa entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri hanno termine generale per recepire la Direttiva entro il 10 luglio 2027, salvo che per:
- le norme riguardanti il registro sulla titolarità effettiva (artt. 11-12-13-15) il cui termine di recepimento è fissato al 10 luglio 2026 e
- il Punto di accesso unico alle informazioni sui beni immobili (art. 18) il cui termine di recepimento è fissato al 10 luglio 2029.
Principali punti
(a) Registro titolari effettivi: vi potranno accedere anche persone del pubblico aventi un interesse legittimo (inclusa la stampa e la società civile);
(b) Punto di accesso unico dei registri immobiliari: I registri immobiliari dovranno essere accessibili alle autorità competenti attraverso un punto di accesso unico, che indichi informazioni su prezzo, tipo di proprietà, dati storici e gravami quali ipoteche, restrizioni giudiziarie e diritti di proprietà;
(c) Sistema di interconnessione dei registri dei conti correnti e le investigazioni penali: verrà istituito un registro centralizzato con informazioni sui conti correnti per facilitare il tracciamento dei flussi finanziari e la individuazione di operazioni sospette nel contesto investigativo.
(d) Poteri delle FIU: le FIU avranno accesso immediato e diretto alle informazioni finanziarie, amministrative, investigative, fiscali, informazioni su fondi e altri beni congelati a seguito di sanzioni finanziarie mirate, su trasferimenti di fondi e trasferimenti di cripto attività, i registri nazionali dei veicoli a motore, degli aeromobili e delle unità da diporto, i dati doganali e i registri nazionali delle armi;
(e) Incremento dei controlli: ciascuno Stato Membro garantirà che tutti i soggetti obbligati al rispetto della normativa AML ed all’effettuazione delle segnalazioni di operazioni sospette, siano adeguatamente ed efficacemente supervisionati.
(f) Nuove misure di supervisione: si introducono nuove misure di supervisione per il settore non finanziario, con i cosiddetti collegi di supervisione.
IL REGOLAMENTO ANTIRICICLAGGIO
Oggetto ed entrata in vigore:
Il Regolamento Antiriciclaggio (Regolamento (UE) 2024/1624 del 31 maggio 2024) (o “Single Rulebook“) (Regolamento Antiriciclaggio), relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.
Esso si applicherà a partire dal 10 luglio 2027 salvo che i soggetti obbligati di cui all’art. 3, punto 3), lettere n) e o) (agenti calcistici e società calcistiche professionistiche), il termine si applicherà a decorrere dal 10 luglio 2029.
Principali punti:
(a) Obbligo di adeguata verifica rafforzata in caso di clienti con alto patrimonio netto: € 50 mln; la violazione di tale obbligo costituirà un’aggravante sanzionatoria.
(b) Fissato il limite a livello dell’Unione per i pagamenti in contanti (massimo 10.000 euro) tranne che tra privati che operano in un contesto non professionale.
(c) Obblighi di adeguata verifica, monitoraggio delle transazioni e di segnalazione ora estesi a traders di metalli preziosi, pietre preziose, yacht, veicoli a motore aeromobili e beni culturali, società di calcio professionistiche.
(d) Introdotta la definizione di beni di valore elevato (High-value goods):
- gioielli, articoli in oro o argento di valore superiore a 10.000 euro;
- orologi di valore superiore ai 10.000 euro; veicoli a motore di valore superiore ai 250.000 euro o equivalenti in valuta locale;
- aerei di valore superiore a 7,5 mln di euro o equivalenti in valuta locale;
- imbarcazioni di valore superiore a 7,5 mln di euro o equivalenti in valuta locale.
(e) Ai fini della definizione di PEP (persone esposte politicamente) vengono chiariti i seguenti punti:
- vi rientrano capi di autorità regionali e locali, compresi i raggruppamenti di comuni e le regioni metropolitane, con almeno 50.000 abitanti;
- vi rientrano altre importanti cariche pubbliche previste dagli Stati membri;
- «familiari»: per le cariche di cui al punto 34), lettera a), punto i), e le cariche equivalenti a livello dell’Unione o in un paese terzo, i fratelli e le sorelle.
(f) Di particolare importanza è l’individuazione delle variabili di rischio, disciplinate direttamente dal Regolamento (pur non trattandosi di elenco esaustivo), riconducibili a variabili di rischio relative alla clientela, variabili di rischio relative a prodotti, servizi o operazioni e variabili di rischio relative ai canali di distribuzione
(g) Vengono infine enucleati fattori indicativi di basso rischio.
Regolamento AMLA
Il Regolamento (UE) 2024/1620 del 31 maggio 2024 che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, entrerà in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applicherà a decorrere dal 1 luglio 2025.