La Cassazione si è espressa nuovamente sul tema della responsabilità del professionista medico, con sentenza n. 5632 del 23 febbraio 2023.
La Suprema Corte ha stabilito che, quando l’intervento fallisce, la colpa deve essere attribuita al medico se non si riesce ad accertare la misura dell’apporto concausale delle pregresse condizioni di salute del paziente. Non si può escludere a priori la responsabilità dei sanitari e dell’azienda ospedaliera soltanto perché non è accertata la percentuale d’incidenza sull’operazione dell’errata esecuzione della manovra da parte del medico.
Nella sentenza è stato accolto uno dei motivi di ricorso proposti da una coppia: dopo il parto la donna era finita in rianimazione, perché era stata costretta a subire un’isterectomia per la condotta del medico che, eseguendo in modo scorretto la manovra di Credé, aveva determinato l’inversione uterina. Il successivo intervento del primario era stato corretto, ma non era riuscito comunque a risolvere il problema.
Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha commesso un errore nell’escludere il nesso di causalità per essere rimasta ignota la percentuale di incidenza sull’isterectomia dell’errata esecuzione della manovra. Viene applicata la censura secondo cui il mancato accertamento è dovuto anche al fatto che la cartella clinica della paziente non era tenuta in modo regolare e questa circostanza non può ricadere sulla danneggiata. Inoltre la Corte ha sottolineato che le pregresse condizioni della puerpera necessitavano di un fattore eziologico scatenante, che nel caso specifico è stato proprio l’errore compiuto dal medico.
La Corte stabilisce quindi che, quando il danno è dovuto alla concomitanza della condotta del medico e delle pregresse condizioni del paziente, il giudice deve accertare sul piano della causalità materiale l’efficienza eziologica della condotta rispetto all’evento in applicazione dell’art. 41 c.p., secondo cui il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione o l’omissione e l’evento. L’obiettivo è ascrivere il danno all’autore della condotta illecita, per poi procedere, anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica. Nel caso in cui la misura dell’apporto della concausa naturale resti incerta, le conseguenze saranno imputate per intero all’autore.
Il giudice del rinvio si dovrà esprimere sul punto.