Con una recente ordinanza (del 20.05.2024 n. 13897), la Suprema Corte si è nuovamente pronunciata in materia di assicurazione per la responsabilità civile professionale.
Nello specifico, un assicuratore aveva proposto ricorso in Cassazione per la riforma della sentenza della Corte territoriale che aveva riconosciuto il diritto di un avvocato ad essere direttamente indennizzato in caso di suo accertato errore professionale, anche in mancanza di prova del relativo risarcimento di quest’ultimo ai terzi danneggiati. Secondo l’assicurazione, in mancanza di una specifica richiesta risarcitoria o di una effettiva quantificazione del danno, non si configura alcun obbligo risarcitorio verso il professionista, in quanto si correrebbe il rischio di un ingiustificato arricchimento di quest’ultimo nel caso in cui, poi, non provvedesse, a sua volta, a risarcire il danneggiato con le somme ricevute dall’assicurazione.
Ebbene, gli Ermellini, rigettando tale unico motivo di ricorso dell’Assicurazione, hanno ribadito il seguente principio, già in precedenza affermato, secondo cui: “l’obbligo di tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare al terzo non può dirsi sussistere solo in riferimento al tempo in cui diviene liquido ed esigibile il credito del terzo danneggiato, laddove il fatto dannoso del responsabile civile non sia seriamente contestabile e l’assicuratore non si sia attivato dopo la comunicazione di sinistro ricevuta dall’assicurato, in quanto esso sorge in dipendenza della responsabilità civile, dedotto nel contratto di assicurazione, già al tempo dell’avveramento del rischio di indennizzare.
Sulla base di tale principio, possiamo dedurre che:
– l’obbligazione dell’assicuratore di risarcire il danno sorge nel momento in cui l’evento dannoso si concretizza, in quanto esso coincide con il rischio su cui si fonda il contratto di assicurazione;
– l’assicuratore viene considerato in mora, rispetto all’obbligo risarcitorio, indipendentemente dal fatto che il danno sia divenuto liquido ed esigibile, una volta che l’assicurato ne faccia istanza e sia decorso un tempo ragionevole per consentire un’istruttoria sulla sussistenza della responsabilità e sulla quantificazione del danno.