La Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 emessa il 29 febbraio 2024, ha dichiarato incostituzionale la versione dell’art. 2952, 2° comma c.c. applicabile tra il 2008 e il 2012 che prevedeva la prescrizione biennale per le polizze vita.
Spiegano i giudici costituzionali che le polizze vita non hanno una funzione indennitaria rispetto al verificarsi di un evento quanto piuttosto una funzione di risparmio previdenziale collegata all’incertezza sulla durata della vita.
E così, per i giudici di legittimità, in ragione di quella che è la natura delle polizze vita, non può ritenersi giustificata l’applicazione di un termine di prescrizione breve per acquisire un diritto che deriva da eventi della vita umana come la morte o la sopravvivenza dell’assicurato alla data di scadenza.
Peraltro, considerando che il beneficiario potrebbe non sapere di essere stato nominato dal momento che non esiste nessun obbligo di informativa in tal senso a carico del contraente, è necessario assicurare una maggiore tutela al diritto di credito derivante dalle polizze vita, tutela che una prescrizione breve di certo non poteva garantire.