Con la sentenza n. 15216 del 30 maggio 2024, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la transazione conclusa da un medico dipendente di una struttura sanitaria con i danneggiati, non è idonea a liberare l’azienda ospedaliera e i suoi assicuratori.
Invero, l’ospedale (e i suoi assicuratori) non può pretendere di ridurre il proprio debito, invocando la transazione conclusa da un medico suo dipendente con il danneggiato.
Di conseguenza, il fatto che tra il medico e il danneggiato sia intervenuta una transazione non impedisce al paziente di coltivare o introdurre una domanda di risarcimento nei confronti dell’ospedale.