Responsabilità medica: la transazione sottoscritta tra il medico e il paziente con il medico non libera l’ospedale

Con la sentenza n. 15216 del 30 maggio 2024, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la transazione conclusa da un medico dipendente di una struttura sanitaria con i danneggiati, non è idonea a liberare l’azienda ospedaliera e i suoi assicuratori.

Invero, l’ospedale (e i suoi assicuratori) non può pretendere di ridurre il proprio debito, invocando la transazione conclusa da un medico suo dipendente con il danneggiato.

Di conseguenza, il fatto che tra il medico e il danneggiato sia intervenuta una transazione non impedisce al paziente di coltivare o introdurre una domanda di risarcimento nei confronti dell’ospedale.