Telemarketing: il Garante Privacy approva il Codice di condotta

Con provvedimento n. 70 del 9 marzo 2023, il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling (di seguito anche solo il “Codice di condotta” o il “Codice”).

L’Autorità Garante ha, infatti, ritenuto che il progetto di Codice di condotta, che è stato presentato da diverse associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori, offrisse in misura sufficiente garanzie adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati nel settore, come previsto dall’art. 40, par. 5, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

L’elaborazione del Codice di condotta si pone, quindi, l’obiettivo di garantire la liceità dei trattamenti di dati svolti lungo l’intera “filiera” del telemarketing e di contrastare, quindi, i fenomeni di telemarketing e teleselling aggressivo e le condotte in contrasto con la normativa in materia di protezione dei dati personali e lesive del diritto alla tranquillità individuale delle persone.

Il Codice, pertanto, è volto a promuovere l’adozione, da parte degli aderenti, di specifiche misure volte ad assicurare l’idonea informazione dell’utenza, l’adozione della corretta base giuridica del trattamento e l’esercizio dei diritti degli interessati, prevedendo, tra l’altro, che i titolari del trattamento (come definiti dall’art. 4, par. 1, 7) del GDPR), prima di avviare una campagna di telemarketing o teleselling, provvedano alle verifiche delle proprie liste presso il Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO).

Il Codice di condotta prevede, dunque, una serie di obblighi in capo ai titolari del trattamento, con particolare riferimento all’attenzione nella scelta dei partner commerciali ed all’adozione di procedure di prequalifica del fornitore, di gestione delle istanze di esercizio dei diritti degli interessati e dei data breach, nonchè di piani di formazione del personale con cadenza almeno annuale.

Inoltre, il Codice stabilisce degli obblighi specifici in capo ai fornitori che eseguono i contatti, i quali, tra l’altro, sono tenuti ad iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), anche laddove l’attività di telemarketing/teleselling svolta non sia la principale attività di impresa.

Gli aderenti al Codice di condotta, inoltre, dovranno effettuare, laddove necessario o comunque opportuno, una valutazione d’impatto privacy sui trattamenti di dati personali svolti, ai sensi dell’art. 35 del GDPR, adottare le misure tecniche e organizzative adeguate a limitare il rischio di violazione della normativa sulla protezione dei dati personali e nominare, ove previsto, un Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO), ai sensi dell’art. 37 del GDPR.

Particolare rilievo viene, altresì, attribuito dal Codice alle garanzie nel trattamento dei dati, attraverso la previsione del divieto di trattamento per finalità promozionali dei dati personali relativi a condanne penali e reati, mentre i dati appartenenti a categorie particolari di cui all’art. 9 del GDPR possono essere oggetto di trattamento solo se raccolti nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere con gli interessati e previo specifico consenso di questi ultimi.

In ogni caso, specifica il Codice, l’interessato, in occasione del contatto commerciale ed all’inizio della telefonata, deve essere adeguatamente informato circa il trattamento dei propri dati personali, attraverso un’informativa semplificata ed il rinvio da parte dell’operatore all’informativa estesa, che dovrà comunque essere fornita prima dell’eventuale stipula del contratto.

Il Codice di condotta prevede, infine, l’istituzione di un Organismo di monitoraggio (Odm), organismo indipendente incaricato di verificarne, in piena indipendenza e imparzialità, il rispetto da parte degli aderenti. L’Odm, che avrà, tra l’altro, facoltà di proporre linee di indirizzo per la gestione e risoluzione delle contestazioni tra aderenti o tra aderenti e interessati e adotterà un Regolamento interno, sarà costituito da un numero massimo di nove componenti, il cui incarico avrà durata quinquennale.

Il Codice di condotta acquisterà efficacia una volta conclusa la fase di accreditamento dell’Organismo di monitoraggio ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

I soggetti aderenti dovranno adottare le misure necessarie per l’applicazione del Codice entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.