In data odierna (10 aprile 2024) il TAR Lazio, con sei sentenze (n.ri 6837, 6839, 6840, 6841, 6844, 6845) ha sciolto la riserva sul registro dei titolari effettivi di cui all’articolo 21, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007, rigettando tutti i ricorsi che erano stati presentati da alcune società fiduciarie che affermavano l’illegittimità dell’inclusione dei mandati fiduciari tra le entità obbligate all’iscrizione nel registro dei titolari effettivi
Nelle predette sentenze, il TAR Lazio ha chiaramente affermato che anche le società fiduciarie sono soggetti obbligati all’iscrizione nel registro dei titolari effettivi stante l’effetto di mascheramento che tali mandati possono produrre, presentando criticità analoghe al trust. Invero, prosegue il TAR, è fuor di dubbio che nel caso delle società fiduciarie si realizzi un’intestazione di beni in favore di un soggetto diverso dal titolare effettivo e ciò è sufficiente a integrare quella situazione di opacità che la normativa AML mira a contrastare.
Ferma restando l’ipotesi che le predette sentenze vengano impugnate dinanzi al Consiglio di Stato, occorre ora capire in che modalità riprenderà ora l’iter di iscrizione nel Registro dei titolari effettivi, che era stato sospeso, proprio a seguito di ordinanza del TAR, a pochi giorni dalla scadenza dell’11 dicembre 2023.
Sembrerebbe da escludere che il termine di 60 giorni – praticamente concluso al momento della sospensione ordinata dal TAR – possa ora riprendere a decorrere, giacché in tal caso resterebbero pochissimi giorni per l’adempimento. Si auspica che il Ministero delle Imprese e del made in Italy individui un congruo termine entro cui le imprese che ancora non lo hanno fatto possano effettuare la comunicazione.