Il nostro studio continua a mantenere un focus specifico in tema di responsabilità dell’organo di controllo delle società di capitali.
È oramai noto che la L 35/2025, che ha novellato l’art. 2407 co. 2 c.c., ha anche introdotto un limite quantitativo alla responsabilità dei sindaci.
Ebbene, vista la portata delle variazioni introdotte, la prima problematica applicativa, vista la mancanza di una norma transitoria, è sorta sulla seguente domanda pratica:
il tetto previsto dalla norma citata vale anche per condotte/fatti verificatisi prima del 12 aprile 2025 (data di entrata in vigore della novella), se l’azione viene proposta dopo?
Il Tribunale di Bari, con l’ordinanza n. 1981 del 24 aprile 2025, era stata la prima corte di merito a pronunciarsi in ordine alle problematiche applicative della novella. Ebbene, quanto alla specifica questione della quantificazione dei danni, il Foro di Bari aveva ritenuto applicabile il tetto massimo anche ai fatti antecedenti all’entrata in vigore della L.35/2025.
Il Tribunale di Venezia, invece, con la pronuncia del 4 luglio 2025, si era orientato in senso diametralmente opposto, specificando che il suddetto limite non fosse affatto applicabile ai fatti pregressi alla novella.
Sulla questione si è recentemente espressa la I sezione della Suprema Corte che, con due provvedimenti gemelli (22 gennaio 2026, n. 1390 (e” n. 1392/2026) ha chiarito che il limite alla quantificazione dei danni introdotto dalla novella all’art. 2407 c.c. non ha natura meramente processuale e per tale ragione non può essere applicato ai fatti anteriori all’entrata in vigore della L 35/2025.
Considerato l’indirizzo indicato dalla Cassazione, è chiaro che per il futuro le Corti di merito si orienteranno nel senso di non fare applicazione retroattiva della novella per i fatti pregressi alla sua entrata in vigore.
Malgrado ciò, il Tribunale di Bari, ancora il 23.01.2026, ha continuato a mantenere un indirizzo discostante sulla tematica in questione, applicando retroattivamente il limite al risarcimento, anche a vicende precedenti all’introduzione della modifica normativa.
