Con il Decreto Legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026 e in vigore dal 30 settembre 2026, il legislatore interviene nell’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 (“AI Act“), introducendo, tra l’altro, specifiche disposizioni in materia di responsabilità civile e penale connessa all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.
Per le imprese e per il mercato assicurativo assumono particolare rilievo le disposizioni dedicate al risarcimento dei danni cagionati nell’utilizzo di sistemi di IA.
In questo quadro, l’art. 18 stabilisce, in presenza di una violazione di uno o più obblighi previsti dall’AI Act, una presunzione del nesso di causalità tra la violazione e il danno, salva la prova contraria. L’art. 19 precisa inoltre che la conformità del sistema di IA agli obblighi previsti dal Regolamento europeo, anche se certificata, non esclude di per sè la responsabilità del convenuto.
L’azione diretta nei confronti dell’assicuratore.
Di particolare interesse per il settore assicurativo è l’art. 20, rubricato “Azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione”, destinato a incidere sia sulla gestione dei sinistri sia, in prospettiva, sulla strutturazione e sulla gestione delle coperture di responsabilità civile interessate da rischi connessi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.
La novità non consiste nell’introduzione di un obbligo generalizzato di stipulare una polizza per la responsabilità derivante dall’utilizzo di sistemi di IA. Il decreto rafforza, invece, la posizione del danneggiato quando una copertura assicurativa di responsabilità civile esiste.
Prima di promuovere l’azione risarcitoria, chi ritiene di aver subito un danno cagionato nell’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale può chiedere al soggetto al quale ritiene imputabile il danno se sia assistito da un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativo al danno stesso.
Il destinatario della richiesta deve comunicare, entro trenta giorni dal ricevimento:
- l’esistenza della copertura assicurativa;
- gli estremi del contratto;
- la denominazione dell’impresa di assicurazione.
La richiesta preventiva non costituisce condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale. La norma attribuisce tuttavia specifico rilievo alla trasparenza: in caso di omessa o incompleta comunicazione, il giudice può infatti desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
Il danneggiato può agire direttamente contro la compagnia.
Il profilo di maggiore impatto per il mercato assicurativo è rappresentato dalla possibilità per il danneggiato di esercitare azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura di responsabilità civile al soggetto convenuto.
L’azione è esercitabile nei limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione. L’assicuratore può quindi essere coinvolto direttamente nel contenzioso relativo al danno derivante dall’utilizzo dell’IA, senza che sia necessario attendere che l’assicurato ne richieda l’intervento nel giudizio.
Ciò non significa, tuttavia, che l’assicuratore diventi un garante incondizionato del risarcimento.
L’art. 20 prevede infatti che siano opponibili al danneggiato le eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione, purchè anteriori al sinistro. Le condizioni di polizza e la corretta delimitazione del rischio assicurato assumono quindi un ruolo centrale anche nel rapporto diretto tra danneggiato e compagnia.
Il diritto di rivalsa dell’assicuratore
La disciplina tutela anche la posizione dell’impresa di assicurazione.
Qualora la compagnia effettui il pagamento, essa ha diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato nella misura in cui, sulla base del contratto, avrebbe avuto titolo per rifiutare o ridurre la propria prestazione.
La norma distingue così il rapporto esterno tra assicuratore e danneggiato dal rapporto interno tra compagnia e assicurato.
Questo meccanismo può assumere particolare rilevanza quando il danno sia collegato, ad esempio, al mancato rispetto di obblighi tecnici, organizzativi o di sicurezza che incidano sull’operatività della copertura assicurativa.
Ne deriva, per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di IA, l’esigenza di considerare la gestione del rischio tecnologico non soltanto come un tema di compliance normativa, ma anche come un elemento potenzialmente rilevante ai fini dell’effettiva operatività delle coperture di responsabilità civile.
Litisconsorzio e prescrizione
Quando il danneggiato esercita l’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione, il soggetto individuato quale responsabile del danno è litisconsorte necessario e deve quindi essere parte del giudizio.
Il termine di prescrizione dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore coincide inoltre con quello applicabile all’azione esercitata nei confronti del soggetto individuato quale responsabile del danno.
Quali conseguenze per compagnie, intermediari e imprese assicurate?
Il D.Lgs. 160/2026 non introduce, dunque, una specifica assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dall’intelligenza artificiale. Introduce però un cambiamento significativo nella gestione dei danni connessi all’uso dell’IA: in presenza di una copertura di responsabilità civile, il danneggiato può conoscere l’identità dell’assicuratore e agire direttamente nei suoi confronti.
Per compagnie e intermediari, la nuova disciplina rende ancora più rilevante verificare come le coperture esistenti rispondano ai rischi derivanti dall’impiego di sistemi di IA, con particolare attenzione alla delimitazione dell’oggetto della garanzia, alle esclusioni, agli obblighi dell’assicurato e alle condizioni che possono incidere sulla prestazione assicurativa.
Per le imprese assicurate, diventa invece sempre più importante verificare la coerenza tra i sistemi di IA effettivamente utilizzati, i processi aziendali nei quali tali sistemi sono inseriti, le misure di governance e controllo adottate e le dichiarazioni o gli obblighi previsti dalle polizze.
L’evoluzione normativa sembra quindi destinata a rafforzare il collegamento tra AI governance, responsabilità civile e gestione assicurativa del rischio.
L’intelligenza artificiale non rappresenta più soltanto un nuovo rischio da assicurare. Il suo utilizzo incide anche sulle regole di accertamento della responsabilità, sulla gestione del contenzioso e sui rapporti tra danneggiato, assicurato e assicuratore, rendendo sempre più necessario un coordinamento tra funzioni legali, compliance, risk management e mercato assicurativo.
