Pubblicato il Provvedimento IVASS n. 169/2026 sul diritto all’oblio oncologico nei contratti di assicurazione

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ha emesso il Provvedimento n. 169 del 15 gennaio 2026, che definisce le disposizioni di dettaglio per l’attuazione del diritto all’oblio oncologico nei contratti di assicurazione e modifica i Regolamenti IVASS n. 40/2018 e 41/2018.

Entrata in vigore e termini di adeguamento

  • Entrata in vigore: Il Provvedimento è entrato in vigore il 27 gennaio 2026.
  • Termine di adeguamento: Le imprese di assicurazione e gli intermediari devono conformarsi alle nuove disposizioni entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e dunque entro e non oltre il 10 febbraio 2026.

Obblighi informativi e documentali

Informativa precontrattuale (DIP e MUP)

  • IVASS ha modificato il Modulo Unico Precontrattuale (MUP) e il Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo) al fine di includere informazioni chiare e specifiche sul diritto all’oblio oncologico.
  • Il MUP e il DIP aggiuntivo aggiornati devono informare il contraente che le imprese di assicurazione non possono richiedere né utilizzare informazioni sanitarie relative a pregresse patologie oncologiche una volta decorso il termine previsto dalla legge.

Proposte assicurative e questionari sanitari

  • I moduli di proposta e i questionari sanitari devono essere rivisti per eliminare qualsiasi domanda idonea a indurre la comunicazione di dati sanitari protetti relativi a pregresse patologie oncologiche per le quali il diritto all’oblio si sia già perfezionato.

Deroga ai limiti dimensionali della documentazione

  • IVASS consente l’aggiunta di una pagina ulteriore al DIP aggiuntivo rispetto ai limiti dimensionali ordinari

Principali disposizioni del Provvedimento IVASS

Secondo il testo ufficiale del Provvedimento, che interviene mediante modifiche ai Regolamenti IVASS n. 40 e 41:

  • Definizione di diritto all’oblio oncologico:
    Il diritto riguarda i soggetti che sono stati affetti da patologie oncologiche, che abbiano completato le terapie attive (in assenza di recidive) e che, decorso un determinato periodo di tempo — generalmente 10 anni, ridotto a 5 anni nei casi di malattia insorta prima dei 21 anni o secondo quanto previsto dalle tabelle del Ministero della Salute — non sono più tenuti a dichiarare, né possono essere interrogati, circa la propria storia oncologica in sede di conclusione o rinnovo di contratti assicurativi.
  • Divieto di acquisizione e utilizzo dei dati:
    Le imprese di assicurazione e i distributori non possono acquisire né utilizzare informazioni relative a pregresse patologie oncologiche, provenienti da esami medici, colloqui o altre fonti, ai fini di assunzione del rischio, determinazione del premio o valutazione del rischio, qualora il diritto all’oblio si sia perfezionato.
  • Obbligo informativo e cancellazione dei dati:
    Le imprese devono informare i clienti dell’esistenza del diritto all’oblio nella documentazione precontrattuale e, qualora dati oncologici storici siano già presenti nei propri archivi, devono procedere alla loro cancellazione entro 30 giorni dal ricevimento dell’idonea certificazione.

Finalità e base normativa

  • Il Provvedimento IVASS dà attuazione operativa alla Legge n. 193 del 7 dicembre 2023, recependo gli orientamenti del Piano europeo di lotta contro il cancro della Commissione Europea. L’intervento introduce nell’ordinamento italiano il diritto all’oblio oncologico per prevenire discriminazioni e garantire l’equo accesso ai servizi assicurativi, in linea con la Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 che promuove la tutela dei sopravvissuti a patologie oncologiche.

Sintesi degli impatti operativi

  • Le imprese di assicurazione e gli intermediari sono tenuti ad aggiornare:
    • la documentazione precontrattuale (MUP, DIP aggiuntivo);
    • i questionari sanitari e i moduli di proposta;
    • le procedure interne di compliance e underwriting.
  • Devono inoltre rispettare rigorosamente i nuovi divieti in materia di raccolta e utilizzo dei dati sanitari rilevanti e assicurare che la documentazione rifletta correttamente il diritto all’oblio oncologico entro i ristretti termini di adeguamento previsti.