Con una recentissima sentenza, emessa il 15 aprile scorso, il Tribunale di Perugia – in materia di assicurazioni contro gli infortuni – ha statuito che, nei contenziosi aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto all’indennizzo, l’onere della prova incombe sull’assicurato, il quale dovrà dimostrare non solo la dinamica del sinistro e i danni ad esso conseguenti, ma anche l’infondatezza delle eccezioni di inoperatività avanzate dalla Compagnia.
La fattispecie riguardava un’azione avanzata da un assicurato per ottenere l’indennizzo dei danni subiti a causa dell’accidentale amputazione di un dito della mano.
L’assicurazione coinvolta, costituitasi, aveva negato la copertura, sul presupposto che un simile danno fosse escluso dalle condizioni di polizza, e che comunque l’assicurato non avesse chiarito come l’incidente si era verificato.
Il Tribunale, appunto, rigettando la domanda d’indennizzo, ha accolto la teoria dell’assicurazione, sostenendo che, in base alla norma regolatrice dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., doveva essere l’assicurato a fornire la dimostrazione – non solo della dinamica del sinistro e dei conseguenti danni subiti – ma anche della sussistenza della copertura assicurativa e, dunque, del suo diritto a percepire l’indennizzo richiesto.
Il principio che si trae dalla pronuncia del Giudice perugino è che dunque spetterà all’assicurato che voglia ottenere un determinato indennizzo dimostrare che la fattispecie possa rientrare tra i rischi coperti dalla polizza e che le eventuali eccezioni di inoperatività sono infondate, mentre, a sua volta, l’assicurazione che ne invochi l’esclusione, dovrà fornirne la relativa prova.