Banca d’Italia – Obbligo di segnalazione ex articolo 11 D.lgs. n. 11/2010

È stata pubblicata in data 30 ottobre sul sito di Banca d’Italia una comunicazione che precisa i presupposti necessari per compiere la sospensione del rimborso previsto per le operazioni non autorizzate da parte dei prestatori dei servizi di pagamento (PSP), oltre che le modalità necessarie per comunicare tale sospensione.

All’interno dell’informativa, in conformità dell’obbligo di segnalazione previsto dall’articolo 11 del D.lgs. n. 11/2010, è sancito l’onere per tutti i PSP di comunicare per iscritto alla Banca d’Italia la sospensione del rimborso nell’ipotesi in cui vi sia un motivato sospetto di frode.

Infatti, i PSP hanno generalmente l’onere di rimborsare immediatamente al pagatore l’intero importo delle operazioni che non vengono autorizzate, accertandosi che la data valuta dell’accredito del rimborso non sia successiva rispetto a quella dell’addebito dell’importo.

Tuttavia, è fatto salvo il caso in cui il PSP abbia il motivato sospetto che l’operazione non autorizzata derivi da un comportamento fraudolento posto in essere dall’autore del pagamento.

Tale comportamento viene rinvenuto nei casi in cui sussiste l’intenzione dell’utente di raggirare i PSP.

Alla comunicazione è stato inoltre allegato un template che tutti i PSP possono compilare per effettuare la segnalazione dei sospetti di frode che danno luogo alla sospensione del rimborso, il quale dovrà essere inviato all’apposito indirizzo PEC di Banca d’Italia.