Perizia di parte: un nuovo mezzo di prova?

Con l’Ordinanza n. 25593 del 01/09/2023 la Suprema Corte ha ribadito un principio di diritto che era già stato enunciato in passato con il precedente provvedimento n. 2655/2011.

In sostanza, la parte ricorrente aveva contestato il capo della sentenza impugnata per violazione dell’art. 116 c.p.c. (relativo alla valutazione delle prove processuali), sostenendo che il precedente Giudice aveva posto alla base della sua decisione, nel merito, una perizia stragiudiziale di parte, non ritenendo necessario espletare una CTU nel giudizio, sul presupposto che detta consulenza risultasse estremamente precisa nei contenuti e nelle conclusioni.

Ebbene, gli Ermellini, nel rigettare il motivo di impugnazione in discussione, hanno ribadito – come in passato – che il Giudice del merito ha la facoltà di basare la propria decisione anche su una perizia di parte, redatta prima dell’inizio del procedimento, anche nel caso in cui tale consulenza sia stata specificamente contestata dalla controparte, a condizione che provveda a fornire una motivazione logica a sostegno di una simile decisione.

Secondo il Supremo Collegio, infatti, una simile decisione, se correttamente motivata, non sarebbe altro che espressione del principio del libero convincimento del giudice, tuttora vigente nel nostro ordinamento.

Una simile pronuncia, quindi, che in pratica consolida un indirizzo giurisprudenziale già in passato individuato, potrebbe portare all’attribuzione di un maggior peso, a livello probatorio, delle perizie stragiudiziali di parte, malgrado sinora simili documenti siano stati considerati appunto, nella gran parte dei casi, mere allegazioni di parte e, per tale ragione, prive di valenza probatoria.

Di conseguenza, si potrebbe incappare nel rischio di pronunce di merito emesse in assenza di consulenze tecniche da effettuarsi in contraddittorio tra le parti, con innegabile compromissione del diritto di difesa dei resistenti, costretti in ipotesi similari a soggiacere alle risultanze di accertamenti svolti dalla stessa parte istante e senza alcuna possibilità di replica.