Se l’avvocato sbaglia ma la causa era persa comunque, niente risarcimento

Una società conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il suo avvocato e il suo commercialista, al fine di sentire accertare la responsabilità professionale dei medesimi nello svolgimento della loro attività di assistenza di ambito fiscale con conseguente loro condanna, in soldi e/o pro quota, al risarcimento del danno asseritamente subito.

Il Giudice, esaminata tutta la documentazione prodotta in giudizio, ha ricordato che la responsabilità del professionista non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività svolta, occorrendo verificare:

  • se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo,
  • se un danno vi sia stato concretamente e
  • se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.

Nel caso dell’attività dell’avvocato (e nel caso di specie del commercialista), l’affermazione di responsabilità richiede una valutazione prognostica in positivo in merito al probabile esito favorevole dell’azione giudiziale intrapresa.

Detta in altri termini, al fine dell’accoglimento della domanda è necessario provare che in assenza di danno, la parte avrebbe ottenuto l’esito desiderato.

In estrema sintesi, il cliente che assume di essere stato danneggiato dalla condotta omissiva del professionista deve fornire:

  • la prova del danno e
  • del nesso di causalità tra il fatto connesso alla negligente condotta del professionista e il pregiudizio subito.

Diversamente, anche se una condotta negligente vi sia in effetti stata, il cliente non avrà diritto ad alcun risarcimento.